La Psicologia Giuridica

La Psicologia ha applicazione in ambito Giudiziario sia Civile che Penale.

La coppia e la Separazione Giudiziale

Nel caso in cui una coppia sia giunta alla separazione coniugale, può accadere che non riuscendo a trovare degli accordi sul tipo di affidamento dei figli o sulle modalità di frequentazione dell'altro genitore, (quando vedere i figli, dove incontrarli, in quali giorni, per quanto tempo, come suddividere le vacanze estive, natalizia, etc.) o ancora sull'assegno di mantenimento, (separazione che diventa pertanto giudiziale) si rivolga, tramite un rappresentante legale, a un Giudice del Tribunale Civile. Quest'ultimo provvederà a risolvere le controversie e dove lo riterrà opportuno potrà procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d' Ufficio per l'epletamento di una CTU. In sede di nomina, il Giudice porrà dei quesiti al quale dovrà rispondere il Consulente Tecnico d'Ufficio. Quest'ultimo deciderà l'inizio delle operazioni peritali e il termine del deposito della relazione. Contestualmente ognuna delle due parti, potrà nominare un proprio Consulente di Parte (denominato CTP), che sarà presente allo svolgimento delle operazioni peritali, per garantirne la bontà e produrre proprie argomentazioni a favore dell'assistito che rappresenta. La CTU prevede dei colloqui clinici conoscitivi nonché l'utilizzo di test sui componenti il nucleo familiare.

Parere Pro Veritate

In sede di Separazione Giudiziale, uno dei componenti la coppia può presentare un Parere Pro Veritate. Tale documentazione ha valore informativo per il Giudice e consiste in una relazione redatta da uno specialista che tramite colloquio con il proprio assistito, redigerà uno scritto a favore di un parere psicologico obiettivo della situazione familiare della coppia, tutelando i figli minori ove presenti. Scopo del Parere Pro Veritate è la tutela dei minori e non dell'assistito.

Un sinistro con danni fisici ma anche psicologici

In seguito ad un Sinistro, o ad un qualsiasi evento perturbatore, che abbia provocato dei danni non solo di origine fisica ma anche psicologica alla vittima, si può procedere ad un risarcimento del Danno Biologico-Psicologico-Esistenziale. Quest'ultimo consiste in un danno non-patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) ma alla persona. La Consulenza ha come obiettivo di fornire una quantificazione anche alle problematiche psicologico-cliniche insorte in seguito a fatti e avvenimenti illeciti. Ogni persona reagisce in modo diverso agli eventi che è costretto a vivere e con i quali si trova a dover interagire. Uno stesso evento esterno non produce le stesse problematicità: ogni individuo a seconda delle condizioni mentali al momento dell'evento, l'attribuzione di significato all'evento stesso e le condizioni di vita, darà una risposta del tutto personale. In seguito ad un evento traumatico la persona vive un lutto tra ciò che era prima e ciò che è ora; il fatto illecito (sinistro, stalking, perdita di una persona cara, perdita del posto di lavoro, mobbing, danno da nascita indesiderata, danno estetico, danno da carcerazione ingiusta) provoca una frattura fra l'individuo e il mondo in cui le persone devono affrontare un percorso esterno (iter-legale) e interno (elaborazione psicologica) che richiede tempo e il superamento di difficoltà. L'evento perturbatore accade non per volontà della vittima. In seguito ad una Consulenza di Parte, il Giudice può decidere di procedere ad una Consulenza Tecnica.

La Perizia Penale e il Consulente di Parte

Un ambito Penale la Perizia nei confronti dell'autore di reato è richiesta nella fase di cognizione ed è sempre solo psichiatrica (lo psichiatra può avvalersi di un esperto in test). L'imputabilità dell'autore di reato è così regolata:
  • Art. 85 c.p. Capacità di intendere e di volere
  • Art. 88 c.p. Vizio totale di mente
  • Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente
Tutti coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età, commettano un reato, sono imputabili, tranne che al momento del fatto per cui si procede, si trovavano, per infermità, in tale stato di mente da escludere o scemare grandemente la loro capacità di intendere o di volere. - L'Art. 498 c.p.p. comma 4 prevede che "l'esame testimoniale del minore sia condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile". Le parti coinvolte possono avvalersi un loro Consulente di Parte. Nei confronti di un testimone minore può essere disposta una perizia per valutare l'idoneità mentale a rendere testimonianza ( Cass. Sez. I, 14 marzo 1980) - Consulenze di Parte possono essere effettuate durante una perizia disposta dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) in tema di abuso sessuale su minori sia intra che extra familiari.